RIFLESSIONI SUL CAPITOLO IX DELLE REGOLE COMUNI

RIFLESSIONI SUL CAPITOLO IX DELLE REGOLE COMUNI:

“I rapporti con gli esterni”

“Certosini in casa, apostoli in campagna”: questa espressione – che non si trova in questi termini negli scritti di san Vincenzo – esprime comunque il concetto che definiva lo stile di vita dei missionari: “Questa solitudine ci fa aspirare al lavoro della campagna e questo lavoro alla solitudine” (L 82, a Francesco du Coudray, 12 settembre 1631). Il capitolo IX delle RC delimita i rapporti che i missionari devono tenere con gli esterni, a partire dall’esempio di Gesù Cristo (n.1): rapporti che per obbedienza o necessità sono occasione per testimoniare il detto del Signore: “Voi siete la luce del mondo” (n.2). Detto questo, a modo di principio, Vincenzo passa nei numeri successivi ad esemplificare e lo fa sempre sulla scia della sacra scrittura o della virtù della prudenza: cose che si addicono al buon ordine comunitario. È indubbio che certe norme debbano essere contestualizzate; e se a noi paiono datate, tuttavia avevano una valenza che sgorgava dalla pratica di oltre trent’anni di vita comunitaria, prima di essere codificate. Mette conto coglierne la ragione, che è comunque sempre di ordine spirituale. Ad esempio: non intromettersi in cause giudiziarie, non assumere legati testamentari, non trattare affari commerciali e matrimoniali, (e neanche “affari anche se pii”) ha una motivazione biblica: “Nessuno quando presta servizio a Dio si immischia nella faccende del mondo” (2 Tim 2,4) (nn. 3 e 4). La norma di non intrattenersi con persone esterne in casa, non invitarle alla mensa – senza il consenso del superiore – , o affidare loro incarichi o commissioni, va letta nella prospettiva suddetta: in casa nulla deve distrarre dalla solitudine, dalla “certosinità” (nn. 5,6,7). Le attuali Costituzioni – pur offrendo una più ampia prospettiva della vita comunitaria – hanno conservato una eco di questa norma, ove al n° 24, 4° si legge: “…Salve le esigenze dell’apostolato, riserveremo qualche parte della casa per tutelare l’intimità della comunità”. Anche gli attuali Statuti danno un respiro apostolico più consono ai nostri tempi, laddove a S 15, §2 sta scritto: “Accoglieremo a cuore aperto nelle nostre case confratelli, sacerdoti e altri ospiti”. E a S 15 §4: “Estenderemo di buon animo i nostri rapporti fraterni a tutti coloro che condividono con noi la vita e il lavoro”. Una considerazione a parte meritano i nn. 8, 9 e 10 di RC. Il primo, n.8., tratta della possibilità di far visionare ad esterni le RC, salvo il permesso del superiore generale, cioè di lui, Vincenzo; o del Visitatore o del Superiore locale, in occasione degli esercizi, a coloro che “devono essere ammessi in comunità”. Questo dettato, in verità, evidenzia un travaglio interiore che Vincenzo visse a proposito del cosiddetto reclutamento. È noto infatti che per quasi tutta la vita egli non volle che si facesse propaganda per la compagnia: egli era fermamente convinto che fosse affare della Provvidenza inviare nuovi missionari. Ma negli ultimi anni pare che abbia cambiato opinione: “Prego la divina bontà che gradisca la preghiera che fate per la propagazione della Compagnia… A forza di pensare alla raccomandazione che ci fa il Vangelo di chiedere a Dio di mandare operai per la sua messe, mi sono convinto dell’importanza e dell’utilità di questa devozione” (LC 1956, a Stefano Blatiron, 12 nov. 1655). Gli attuali Statuti dedicano alla pastorale vocazionale i nn. 36-39, esordendo: “La pastorale vocazionale esige da parte nostra la preghiera assidua e la testimonianza schietta…”. Quanto al n. 9 di RC, mentre si richiede riservatezza (“nessuno riferirà imprudentemente o inutilmente a persone esterne…”), quando si tratta di argomenti di politica “non è consentito conversare neppure tra noi”. Vincenzo in materia è indubbiamente tranchant: egli è decisamente monarchico; non immagina – come la più parte della gente del suo tempo – un ordine politico diverso; sa per esperienza diretta che a corte si può essere buoni cristiani come anche lestofanti; non si pone problemi se una guerra sia giusta o no, salvo invocarne la fine, durante i torbidi della Fronda. Sa – per palmare evidenza – che la politica divide: le opinioni prima e i cuori dopo. La piccola compagnia non ha bisogno di divisioni. Ecco perché non vuole che ci si immischi: “Non è conveniente che ci mescoliamo negli affari del secolo, qualunque relazione questi abbiano con le cose spirituali” (LC 701, a Guglielmo Gallais, 13 febbr. 1644). Infine il n. 10, a coronamento di quanto detto, richiede di parlare con gli esterni solo di cose spirituali, “con dignità, compostezza e modestia”. Gli ultimi numeri del capitolo – dall’11 al 16 – trattano di due argomenti che paiono alquanto datati: le uscite e il prendere cibo. Non perché non siano necessari, ma perché nelle modalità risentono della cultura del tempo, legata forse eccessivamente alla figura dei superiori (che vengono tirati in ballo ben otto volte, in tutto il capitolo): questi devono assegnare il compagno; devono sapere dove ci si reca e perché; devono autorizzare ad uscire dalla porta, se non è la consueta; si dovrà appore un segno di assenza o avvisare il portinaio… E non si potrà prendere cibo fuori casa, salvo in viaggio. Provocatoriamente: la minuziosità di queste normative non farà forse da contrasto all’eccessiva “libertà” con cui talora oggi ci si muove all’interno delle nostre comunità, tale per cui ci si chieda: Dov’ è il tale? Quando torna? Boh, nessuno lo sa!    

 

P. Burdese Giovanni C.M.
(Provincia Italiana de la C.M.)

 

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